Avete comprato della merce che si è poi dimostrata difettosa? Il diritto dei consumatori vi tutela in quel tipo di situazioni.
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Diritti del consumatore
Il nostro ordinamento stabilisce in modo chiaro gli obblighi reciproci tra il professionista, che offre un servizio, e il consumatore che ne usufruisce. Il Codice del consumo (Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), infatti, garantisce al consumatore e all’utente un’ampia tutela.
Il consumatore è considerato la parte debole del rapporto contrattuale, ed è meritevole di una particolare attenzione, garantita dai seguenti diritti:
- tutela della salute;
- sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
- adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
- esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà;
- educazione al consumo;
- correttezza, alla trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali;
- promozione e allo sviluppo dell’associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
- erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.
Termini garanzia legale
Per ogni bene di consumo mobile acquistato (elettrodomestico, auto, abbigliamento, mobilio, e simili), se il Cod. civ. accorda al privato un temine di 8 giorni per denunciare il vizio del bene acquistato, il codice del consumo prevede per la denuncia un termine pari a 2 mesi dalla scoperta del difetto.
Foro competente
Nei casi in cui sia necessario agire in giudizio per tutelare il proprio diritto, il Codice del consumo accorda al consumatore una tutela ancora maggiore rispetto alla Codice civile. Infatti, è previsto un termine di 2 anni dalla consegna del bene per poter agire in giudizio, contro il termine di un anno fissato dal Codice civile.
Inoltre, laddove la norma tradizionale prevede che il foro competente sia quello del convenuto, il Codice dei consumatore stabilisce che la competenza sia del foro del consumatore. Non sarà più necessario radicare la causa nel luogo in cui il venditore ha sede legale, bensì nella circoscrizione del Tribunale competente del luogo dove è collocata la residenza del privato.